La definizione di una regola dell’arte risale proprio al tempo delle corporazioni delle arti e mestieri, d’origine medievale, che disponevano dettagliati regolamenti in genere riguardanti l’utilizzo di determinati materiali, strumenti, procedure e soluzioni realizzative volte a garantire la qualità del prodotto o del servizio finale.
Definizioni tecniche della regola dell’arte sono emanate per proprio conto da associazioni o raggruppamenti professionali, pertanto il rispetto di queste regole è su base almeno indirettamente volontaria (legandosi al perdurare del rapporto associativo).
Ad una simile funzione assolvono oggi i cosiddetti “enti di normazione“, i quali stabiliscono specifiche tecniche di dettaglio sebbene nell’ottica di promuovere la definizione di standard tecnici.
Disciplina normativa
Il requisito della rispondenza alla regola dell’arte dell’esecuzione di una prestazione professionale è di frequente uso nel diritto privato, ma mancando una diretta definizione normativa, la valenza giuridica della “regola” si desume da alcune norme generiche sul contratto (specialmente il contratto d’appalto) e sulle obbligazioni.
A livello generale, mentre l’art. 1176 comma 2° del codice civile italiano prescrive che:
«Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata» |
Per l’art. 2224 il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera:
«secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte.» |
Riguardo ai materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, la legge 1º marzo 1968 n. 186 – composta di due soli articoli – statuiva che siffatte opere devono essere realizzate secondo la regola dell’arte; il secondo recita che se si realizzano seguendo le norme CEI si presumono possedere tale requisito.
Il concetto di regola dell’arte infine viene attualizzato dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; agli articoli 5 e 6 si legge:
«Art.5 c.3 – Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.Art.6 c.1 – Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.» |