Diverse disposizioni di legge hanno, negli ultimi anni, disciplinato e agevolato l’installazione nei complessi condominiali della cosiddetta fibra ottica.
Innanzitutto la legge Art. 1, comma 7, legge 69/2009, per agevolare in ambito condominiale il passaggio alla fibra ottica, ha previsto che la delibera per l’approvazione dei lavori necessari per installare la fibra ottica e per gli ammodernamenti a tal fine necessari, necessiti del voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio Art. 1120, comma 2, cod. civ. che rinvia all’articolo 1136, comma 2, cod. civ.
Si tratta, certamente, di una agevolazione che consente di raggiungere più facilmente la maggioranza necessaria a dare il via libera a tali lavori; dall’altro lato, però, tale beneficio è compensato dall’esclusione da qualsiasi tipologia di beneficio fiscale. Il che va in controtendenza con quanto sta avvenendo in tema di ristrutturazioni degli edifici, contribuendo a frenare l’ammodernamento tecnologico degli impianti ricettivi condominiali.
In ogni caso, però, il passaggio alla fibra ottica non richiede la sostituzione totale dell’impianto preesistente, ma solo l’integrazione tra il cavo ottico e l’impianto già operante; ciò, quindi, rende la spesa comunque contenuta accessibile per la gran parte dei condomini italiani.
A livello legislativo, però, le novità non terminano qui.
È stato ulteriormente previsto Art. 1117, n. 1, cod. civ. nel testo introdotto dalla Legge n. 220/2012. che anche gli impianti di uso comune per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo e, quindi, anche tutti gli impianti relativi alla fibra ottica, siano considerati parti comuni condominiali.